Nuovo regolamento CBAM destinato agli importatori di acciaio

Regolamento Cbam Per Importatori Acciaio

Nuovo regolamento CBAM destinato agli importatori di acciaio

A ottobre 2023 ha preso il via la prima fase dell’applicazione del Regolamento CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, ossia Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere). Tale Regolamento rientra nel pacchetto di regole “Fit for 55”, che mirano a ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 di almeno il 55% rispetto al 1990, fino a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Regolamento CBAM: cos’è e quali sono gli obiettivi

Come appena accennato, il regolamento CBAM è una misura adottata dalla Commissione UE come parte del pacchetto di regole “Fit for 55” per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Il testo si concentra sull’adozione di obblighi dichiarativi per gli importatori di materiali provenienti da paesi extra europei, come acciaio, cemento, alluminio e ferro.

Gran parte dell’acciaio lavorato in Europa proviene infatti da paesi asiatici quali la Cina, l’India e la Corea.

CBAM: prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

Il Regolamento CBAM si pone l’obiettivo di prevenire la “rilocalizzazione” delle emissioni di carbonio, ossia il trasferimento delle attività produttive altamente inquinanti in paesi che adottano standard normativi meno rigorosi in materia di tutela ambientale. Ciò è fatto al fine di evitare di compromettere le politiche climatiche dell’UE e di esortare anche il resto del mondo ad adottare tecnologie più sostenibili.

Obblighi dichiarativi degli importatori secondo il regolamento CBAM

Gli importatori dovranno pertanto inizialmente solo tracciare, calcolare e dichiarare le emissioni di gas serra generate dal materiale acquistato nel paese terzo. A partire dal 2026, verrà invece introdotta una “tassa ambientale” sulle importazioni e il Regolamento potrebbe essere esteso ad altri settori.

Gli importatori dovranno dichiarare:

  • La quantità totale di merce importata.
  • L’origine dei prodotti.
  • Il totale delle emissioni effettive e indirette.
  • L’attestazione dell’eventuale pagamento dei contributi ambientali nel Paese di origine.
  • Il prezzo del carbonio nel Paese di origine per le emissioni incorporate.
  • La descrizione del processo produttivo.
  • Le informazioni sulle aziende produttive collocate nei Paesi terzi.

 

Le scadenze e le informazioni per le dichiarazioni

Per evitare sanzioni pecuniarie, la prima dichiarazione dovrà essere presentata a gennaio 2024 e sarà riferita alle importazioni dell’ultimo trimestre 2023. A seguire, andrà presentata una nuova dichiarazione ogni trimestre. Fino al 31 dicembre 2024, sarà possibile fornire una rendicontazione semplificata, mentre con l’avvento della seconda fase nel 2025 sarà necessario trasmettere sempre le rendicontazioni complete.

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